Descrizione del Servizio Elettorale Comunale:

E’ una funzione dello Stato espletata dal Comune e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali, alla gestione dell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale, all’aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di seggio tenuto a cura della Corte d’Appello di Brescia, al rilascio della tessera elettorale o della certificazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto; all'aggiornamento biennale dell'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello che verranno trasmessi al Presidente del Tribunale.

 
Liste elettorali ordinarie

L’iscrizione nelle liste elettorali ordinarie permette ai cittadini italiani residenti in ciascun comune (o iscritti nell’AIRE) di esercitare il diritto di voto attivo o passivo in occasione di consultazioni elettorali o il diritto di sottoscrizioni per referendum o iniziative popolari per progetti di legge.

Vengono aggiornate d’ufficio, cioè senza il bisogno di istanza personale, secondo i calendari stabiliti dalla normativa vigente (revisioni ordinarie) o in prossimità di consultazioni elettorali (revisioni straordinarie) in base alle segnalazioni di variazioni  dell’Ufficio d’Anagrafe o di Stato civile o di Organi giudiziari e Questure.

Hanno diritto all’iscrizione nelle liste elettorali ordinarie i cittadini maggiorenni che non siano incorsi in condizioni quali sorveglianza speciale per motivi di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni o province, obbligo di soggiorno nel comune di residenza, misure di sicurezza detentive, libertà vigilata, interdizione perpetua o temporanea.

Normativa: Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20/03/1967 e s.m.i.

 

Liste elettorali aggiunte per cittadini comunitari residenti

I cittadini comunitari residenti nei comuni possono chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per:

  • esercitare il diritto di voto solo per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale ed eventualmente dei Consigli Circoscrizionali
  • esercitare il diritto di voto (solo in Italia e non più nel paese d’origine) per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia nel Parlamento Europeo

Ogni altro aggiornamento avviene d’ufficio secondo le disposizioni e la tempistica previste per le liste ordinarie (a parte la cancellazione che può essere richiesta personalmente).

Normativa: Decreto Legislativo n. 197 del 12/04/1996 e s.m.i. – D.L. n. 408 del 24/06/1994 e s.m.i.

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER PARLAMENTO EUROPEO

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER ELEZIONI COMUNALI

 

Liste elettorali aggiunte per cittadini italiani emigrati in determinate province

I cittadini italiani che emigrano in comuni delle province di Trento, Bolzano o nella Regione della Valle d’Aosta vengono iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di emigrazione per poter esercitare il diritto di voto per l’elezione dei Consigli regionali e provinciali (e comunali per la provincia di Bolzano) fino al compimento del periodo (quattro anni per Bolzano, un anno per Trento e Aosta) di residenza ininterrotta in quei comuni.

Normativa: D.L. n. 309 del 18/12/2002 e s.m.i. – Decreto Legislativo n. 320 del 22/04/1994 e s.m.i.

 

La tessera elettorale

Al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali al cittadino viene assegnata la tessera elettorale che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie deve essere esibita al seggio elettorale, unitamente ad un documento di identificazione valido, per poter esercitare il diritto di voto. La stessa tessera elettorale è utilizzabile 18 volte e va conservata con cura.

Gli elettori ai cui viene assegnata una nuova tessera in seguito a immigrazione da altro comune devono restituire, al momento della consegna, la tessera precedentemente utilizzata.

In caso di smarrimento o furto della tessera elettorale o di esaurimento dei diciotto spazi l’elettore può chiederne il duplicato o la nuova emissione all’Ufficio Elettorale.

Normativa: Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 08/09/2000 e s.m.i.

 

 Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Contiene i nominativi delle persone che abbiano presentato domanda per prestare servizio come scrutatore presso i seggi elettorali; le domande di iscrizione, al fine dell’aggiornamento annuale dell’albo, devono pervenire entro il 30 novembre indirizzate all’Ufficio Elettorale del comune (Via Marconi, n. 2 – 24060 Adrara San Rocco) e possono essere presentate personalmente o spedite via fax (n. 035.933480) o via posta elettronica certificata (comune.adrarasanrocco.bg@pec.it); vengono esaminate ed eventualmente approvate a cura della Commissione Elettorale Comunale.

I requisiti per l’iscrizione sono:

  • essere elettore del comune
  • avere la cittadinanza italiana
  • avere assolto gli obblighi scolastici

L’iscrizione all’albo rimane valida fino all’eventuale presentazione di domanda motivata di cancellazione , che deve pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno con le stesse modalità previste per la domanda d’iscrizione, o per la perdita dei requisiti

La nomina degli scrutatori, in occasione di ogni elezione, è competenza della stessa Commissione Elettorale Comunale, che provvede in seduta pubblica, che si tiene tra il 25º e il 20º giorno antecedente la data della votazione e della quale viene dato annuncio almeno due giorni prima con avviso all’Albo Pretorio del comune e mediante manifesti tradizionali.

Normativa: Legge n. 95 del 08/03/1989 e s.m.i.

Sono esclusi per legge i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in  servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici di base, i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti all’ufficio elettorale, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN ALBO SCRUTATORI

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DA ALBO SCRUTATORI

 

Albo dei Presidenti di seggio

Contiene i nominativi delle persone che abbiano presentato domanda per ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. L’Albo è tenuto ed aggiornato dal Presidente della Corte di Appello. L’aggiornamento da proporre al tribunale, a cura della Commissione Com.le, avviene ogni anno con un verbale che includa i nominativi da proporre alla Corte d’Appello per l’iscrizione o la cancellazione.

Le domande di iscrizione, al fine dell’aggiornamento annuale dell’albo, devono pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno indirizzate all’Ufficio Protocollo del comune (via Marconi n. 2 – 24060  Adrara San Rocco) e possono essere presentate personalmente o spedite via fax (n. 035.933480) o via posta elettronica certificata (comune.adrarasanrocco.bg@pec.it).

L’ufficio di Presidente è obbligatorio. Per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l’incarico o non si presenta all’atto dell’insediamento del seggio sono previste sanzioni penali.

I requisiti per l’iscrizione sono:

  • l’iscrizione nelle liste elettorali del comune
  • diploma di scuola secondaria
  • età non superiore ai settant’anni

Sono incompatibili:

  • i magistrati coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età
  • i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

.  i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Normativa: Legge n. 53 del 21/03/1990 e s.m.i.

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DA ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

 

Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

Contiene i nominativi delle persone che abbiano presentato domanda o che comunque abbiano i requisiti per far parte delle giurie popolari presso gli organi giudiziari di primo e secondo grado. L’aggiornamento, a cura di apposita Commissione Com.le, avviene ogni due anni e consiste nel predisporre un verbale e di raccogliere la prevista documentazione relativamente alle iscrizioni e alle cancellazioni, in base ai requisiti, che vengono proposte al Tribunale competente all’approvazione.

Le domande di iscrizione, al fine dell’aggiornamento biennale dell’albo, devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno dispari indirizzate all’Ufficio Protocollo del comune (via Marconi, n. 2 – 24060 Adrara San Rocco) e possono essere presentate personalmente o spedite via fax (n. 035.933480) o via posta elettronica certificata (comune.adrarasanrocco.bg@pec.it).

I requisiti per l’iscrizione sono:

  • l’iscrizione nelle liste elettorali del comune
  • il titolo di studio adeguato (scuola dell’obbligo per le Corti d’Assise e diploma di scuola secondaria per le Corti d’Assise d’Appello)
  • età compresa tra i 30 e i 65 anni
  • buona condotta morale

Sono incompatibili:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

Normativa: Legge n. 287 del 10/04/1951 e s.m.i.

Una volta iscritti si permane fino al compimento del 65° anno di età e si viene cancellati d’ufficio per perdita dei requisiti di legge.

DOMANDA DI ISCRIZIONE IN ALBO GIUDICI POPOLARI

 




Notizie:
TitoloData di pubblicazione
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.202010 Febbraio 2020